giovedì 12 luglio 2007

Banco Posta ; in molti si lamentano

Io stesso sono stato testimone di un caso molto particolare presso l'ufficio postale di una cittadina poco distante da Roma, Santa Severa.

Un signore dopo più di mezz'ora di fila, finalmente giunto allo sportello del Banco Posta, occupato dalla nuova direttrice, ha presentato un libretto di risparmio a lui intestato su cui versare alcuni assegni di suoi clienti, tratti da banche diverse, arrivata a dover versare un assegno Banco Posta come gli altri a lui intestato, la direttrice rifiutava di accettarlo, affermando che ciò poteva esser fatto solo qualora il cliente avesse aperto presso quello stesso ufficio un C/C, e giustificava la pretesa con l'affermazione che non aveva la possibilità di riconoscere la firma di colui che lo aveva emesso . Offriva come alternativa al cliente di recarsi presso l'ufficio nel quale era stato tratto l'assegno, peccato che tale ufficio si trovasse a Padova. Evidentemente la direttrice ignora la possibilità che ormai è acquisita, di comunicare tra uffici, crede di esser ancora ai tempi delle diligenze postali.
Queste e simili anomalie, sono all'ordine del giorno, e non sempre sono frutto di "astuzia", c'è da considerare che un ufficio postale, fino a poco fa si interessava solo di corrispondenza, di bollette, le questioni bancarie erano sconosciute del tutto.
Prova ne è che quando chiedi un "Poste Pay", riempi il relativo modulo col nominativo, l'indirizzo, la professione, il numero di telefono, il codice fiscale. Se prelevi al Postamat, lo adoperi come un qualunque Bancomat, ma se con quel tesserino paghi allo sportello, ti senti chiedere di nuovo il Codice Fiscale : il computer non riporta questo dato, violando le leggi inerenti le operazioni bancarie.
Come purtroppo ho dovuto constatare in altre occasioni, sempre più spesso capita di ritrovarsi davanti ad un norcino ( magari bravissimo come tale ) che però pretende di dirsi chirurgo.

Assegno Circolare e lucro per valuta

Ricevo questa mail da parte di un associato, ne riporto il contenuto perché credo possa interessare molti di voi che mi leggete.
" Caro Sig. Lippi, mi è capitato di versare in banca un assegno circolare, mi hanno fatto sapere che lo avrebbero accreditato con valuta da lì a 7 giorni. Oggi, come convenuto, sono andato a fare un prelievo, mi hanno detto che forse domani sarà possibile, in quanto risultava ancora indisponibile. E' normale?"
No , la cosa di certo non è giusta, visto che l'assegno circolare è come se fosse danaro contante, è un titolo emesso da una banca detentrice del conto del proprio cliente, e su quella agenzia o filiale ha emesso tale tipo di assegno, e la semplice emissione garantisce che il conto è coperto.
Da tempo effettivamente il settore del credito ha preso l'abitudine di appropriarsi ugualmente di un ingiustificato giorno di lucro per valuta e transeat, ma ora si passa la misura, non si accontentano manco della valuta di 7 giorni, ma ne aggiungono ulteriori 2 o3 per la disponibilità; va fatto notare alla sua banca l'ingiusto profitto che ne deriva, visto che il lucro per valuta, calcolato al tasso debitore su cifre a volte elevate, e comunque su molteplici piccole cifre, assomma a introiti di sicuro rilevanti. Stia certo che , come già altre volte fatto, la associazione non mancherà di metter l'accento anche su questa "disfunzione" del settore, chiamiamola così.

mercoledì 27 giugno 2007

Enti Locali : Projet Financing e cartolarizzazioni, un nuovo allarme per i cittadini

Inizia una nuova epoca per gli Enti locali, che si preparano ad un nuovo assetto economico ed amministrativo, grazie alle nuove tecniche di finanziamento e di gestione del debito. Sulla carta è tutto apparentemente lineare e conveniente, ma lo è veramente conveniente per tutti i soggetti interessati? Non credo proprio che sia così..
Comincio dall’esempio più comune e semplice .

Capita frequentemente che vi siano casi di robusti conflitti di interesse negli Enti Locali fra Amministratori ed Imprese che appaltano i lavori Pubblici, per esempio. Ecco che con una certa facilità, quello che appariva sulla carta il mezzo per ottenere la quadratura del cerchio fra interesse dell’Ente (e dei cittadini) a realizzare le opere pubbliche spesso indispensabili, e la necessità di gestire al meglio i debiti, si trasforma in una autentica truffa ai danni dei cittadini, per di più legalizzata.


Inizia una nuova epoca per gli Enti locali, che si preparano ad un nuovo assetto economico ed amministrativo, grazie alle nuove tecniche di finanziamento e di gestione del debito. Sulla carta è tutto apparentemente lineare e conveniente, ma lo è veramente conveniente per tutti i soggetti interessati? Non credo proprio che sia così..
Comincio dall’esempio più comune e semplice .

Capita frequentemente che vi siano casi di robusti conflitti di interesse negli Enti Locali fra Amministratori ed Imprese che appaltano i lavori Pubblici, per esempio. Ecco che con una certa facilità, quello che appariva sulla carta il mezzo per ottenere la quadratura del cerchio fra interesse dell’Ente (e dei cittadini) a realizzare le opere pubbliche spesso indispensabili, e la necessità di gestire al meglio i debiti, si trasforma in una autentica truffa ai danni dei cittadini, per di più legalizzata.

Per capire come questo possa accadere occorre un minimo di informazione, prendiamo il PROJET FINANCING, ne sentiremo parlare assai : conosciamolo.

Esistono due tipi di modalità per realizzare un projet financing:



  1. BUILD, OPERATE AND TRANSFER, consiste nella concessione di costruzione e gestione dell’opera significativa data ad una società privata che la finanzia, la realizza, la gestisce, per un certo periodo, prima di trasferirla all’ Ente Pubblico concedente. In questo modo non subentra alcun onere per l’ente locale in quanto la appaltata si ripaga e guadagna con la gestione;

  2. PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP , con cui si da vita ad una società mista: privata-pubblica la cui gestione è affidata al privato ma consente all’Ente Pubblico di partecipare agli utili : in tal modo l’Amministrazione locale si indebiterà in percentuale insieme alla società costruttrice, ma , partecipando agli utili, si finanzia la percentuale che gli compete di rimborso del prestito ottenuto per la realizzazione dell’opera pubblica, e potrà altresì abbassare le tasse.


Mentre il tipo A) va ad esclusivo vantaggio della società privata per il periodo di tempo che dura la concessione, il tipo B) permette alla Amministrazione dell’ente pubblico di non dover sopportare eventuali ulteriori oneri, nel corso del rapporto, ma addirittura diminuirli.
In pratica si coinvolgono soggetti privati nella realizzazione di opere pubbliche.

Con simile tecnica di finanziamento, le Amministrazioni possono sopperire alla scarsità di fondi pubblici. In queste operazioni, centrale è anche la funzione degli Istituti di Credito che debbono ovviamente valutare tutto il progetto compresi i costi/ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto stesso (il riferimento alle tariffe è evidente). Ed è evidente che la garanzia che assiste il debito è rappresentata non dal patrimonio della azienda, ma solo dalle attività connesse al progetto finanziato.

Rispondendo a determinate condizioni socio economiche, gli Enti possono realizzare materialmente i progetti mediante fondi fornitigli dall’Istituto Creditore, il quale autorizzato a queste operazioni, si approvvigiona emettendo titoli da vendere sul mercato degli investitori : questa operazione si chiama “cartolarizzazione”.

E’ inoltre possibile anche la cartolarizzazione degli immobili. L’ente cioè cede gli immobili che intende dismettere ad una società appositamente costituita , che effettuerà la cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, la quale versa all’Ente locale il prezzo degli immobili utilizzando le risorse ottenute dal collocamento sul mercato di titoli emessi a valere sui crediti oggetto della operazione di vendita degli immobili.

L’articolo 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, riconosce agli Enti locali la possibilità appunto di effettuare operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari, e rimanda ai commi 1, 2, 4, 6, , 7 dell’art. 2 del decreto legge del 25 sett. 2001, n. 351, convertito in legge 23 nov. 2001 n. 410, applicando il medesimo trattamento tributario contenuto nella disciplina della cartolarizzazione.

Ma i Comuni e gli Enti, possono cartolarizzare anche i contributi ove li ricevessero, le concessioni di diritto di superficie e di sottosuolo; in conclusione tutto o quasi è cartoralizzabile , quindi di fatto avremo che gli Enti, compresi i Comuni, cederanno debiti e crediti, gonfiandoli in modo opportuno e chiamandosi fuori da ogni responsabilità, perché di questo in sostanza si tratta, basta controllare le leggi sulla cartolarizzazione delle quali sarebbe bene far riconoscere la incostituzionalità : gli Enti potranno impunemente rimettere ai cittadini ogni onere derivante dal complesso del proprio indebitamento, appesantendo le tasse, le Ici , le addizionali., le tariffe.

Per quanto riguarda le società appaltate che intendano ricorrere alla cartolarizzazione dei crediti che vantano col Comune o Ente in genere, avranno dalla Banca acquirente della cessione la totale soddisfazione, avranno azzerato il debito contratto con il comune, gestiranno i beni prodotti, senza problemi : i costi saranno ripartiti tra l’Ente, tramite i cittadini contribuenti o pagatori di tariffe e gli investitori acquirenti i titoli sul mercato. In ogni caso enti e imprese si chiamano fuori da ogni responsabilità, tengono per sé i guadagni e scaricano i costi sui cittadini e sugli investitori.

Si sta in altre parole preparando una vera e propria truffa legalizzata, a cui spesso si aggiungono enormi conflitti ed intrecci di potere tra Amministratori ditte appaltatrici, professionisti, consulenti, che ovviamente fanno levitare i costi, il tutto a danno sempre e solo del cittadino

domenica 1 aprile 2007

Cos'è il Lucro per Valuta

Come tutti sappiamo, la parola "LUCRO" significa guadagno, vantaggio economico, mentre la parola "VALUTA", in termini bancari ha due significati, uno che corrisponde a "MONETA", e l'altro che corrisponde alla "DATA IN CUI DECORRONO INTERESSI DEBITORI O CREDITORI" su una cifra che interessa l'operazione finanziaria.
E' chiaro che è questo secondo significato che ci interessa per cui il "lucro per valuta" è il "guadagno economico che la Banca incassa per la differenza tra le date delle operazioni effettuate dalla clientela e le date dalle quali decorrono interessi debitori o creditori sui movimenti di capitale, passivi o attivo, compiuti dalla clientela stessa.

Detto lucro per valuta è stato sempre contrattualizzato dal Settore del Credito, in quanto le scritture contabili erano effettuate manualmente dai contabili della Banca; dette scritture dovevano essere controllate da almeno due gradi separati superiori, firmate per accettazione dal Capo Servizio, dopo di che venivano registrate sui libri contabili, con ulteriore controllo prima della firma autorizzante.
Tutto ciò avveniva in un lasso di tempo più o meno ragionevole, che, normalmente era il seguente

- versamento di contanti entro mezzogiorno, valuta del giorno stesso;
- versamento di contanti dopo mezzogiorno, valuta del giorno successivo;
- versamento di assegni della stessa filiale, valuta del giorno successivo;
- versamento di assegni della stessa Banca ma di filiale diversa, tre giorni di valuta successiva;
- versamenti di assegni di altre banche stessa piazza, quattro giorni di valuta successiva;
- versamenti di assegni di altre banche fuori piazza, dieci giorni di valuta;
- versamenti circolari della stessa banca o altre banche, trattati come il contante.

Per le operazioni passive le differenze erano le stesse (GOISIS).

Alcune piccole Banche variavano tali condizioni per effetto di cause procedurali, dipendenti spesso dal fatto che dovevano utilizzare la così detta "Stanza di Compensazione" presso la Banca d'Italia.

Fin dagli anni '80, con l'avvento del sistema informatico, tali scritture non avvengono più manualmente, bensì tramite automatismi informatici, tanto è vero che, una banca sa ad horas se un assegno è coperto o meno, come altrettanto, segnala agli archivi pubblici (CAI, CRIBIT) o privati (CRIF, CTC, EXPERIAN, EXCELL, e tanti altri noti e ancora ignoti) ugualmente in tempo reale segnala le anomalie finanziarie di emissione di assegni scoperti, postdatati, versamenti superiori ai 12.500,00 euro, utilizzo improprio di Bancomat, pos, carte di credito ecc, ed il loro automatico blocco.

Si sarà più volte notato che, se versiamo un assegno di terzi sul nostro conto, e tale assegno dovesse risultare "impagato", e poi onorato alla "seconda presentazione", emergerà dall'estratto conto trimestrale che l'assegno in questione risulta versato alla data x con riconoscimento di valuta x+10, poi stornato sempre in data x e riaccreditato con valuta x+10+10 (se basta). Ciò significa che la Banca o ha saputo immediatamente che l'assegno era scoperto (anche perchè per seconda presentazione non si intende altro che l'altra banca convoca il cliente che ha emesso l'assegno e si fa coprire il titolo immediatamente, pena in difetto il protesto dello stesso), oppure che la nostra Banca vuole lucrare di più sulla operazione.

E' per questa ragione che nei ricalcoli delle operazioni di credito risulta necessario quantificare tale onere, che comunque incide sul calcolo del TAEG (tasso Annuo Effettivo Globale) così come definito dall'art. 1, 5°comma, della legge 7. 03. 1996 n. 108, e tale lucro va restituito in quanto può definirsi appropriazione indebita, visto che risulta addebitato automaticamente al cliente senza rispondenza alla realtà oggettiva.

In sostanza detto lucro è determinato dall'interesse creditore o debitore applicato in concomitanza alla operazione di riferimento.

lunedì 12 marzo 2007

Anatocismo e disinformazione

La battaglia contro l'anatocismo bancario è solo iniziata .Si sta diffondendo in rete una vera e propria campagna di disinformazione-dissuasione, volta a scoraggiare gli utenti o addirittura convincerli del fatto che le Banche non applicherebbero più l'anatocismo dal 1 Aprile 2000.
E' quindi necessario metter qualche punto fermo. Anzitutto diciamo in che consiste ( repetita iuvant). Il termine definisce la prassi bancaria di applicare la capitalizzazione degli interessi (interessi sugli interessi), ottenendo in questo modo il risultato di far crescere il debito in modo esponenziale.
Solo nel 1999, la Corte di Cassazione inverte il precedente orientamento giurisprudenziale, e ormai dopo la famosa sentenza n. 21095 del 4/11/04, pronunciata a Sezioni Unite, definita da molti "tombale", la trimestralizzazione degli interessi bancari viene dichiarata illegittima con valore retroattivo .

Ciò nonostante un nutrito gruppo di "esperti" e sedicenti professionisti del ricalcolo bancario, si affanna ad operare una sottile e subdola campagna di autentica disinformazione a favore delle Banche.
Anzitutto si gioca sull'uso invalso di metter nei contratti sigle ignote agli utenti che sono in diritto di non conoscerle, e comunque possono facilmente fare confusione sui loro significati.
In questo caso: TAEG e TEG.
TAEG : Tasso annuo effettivo globale, ai sensi del 5° comma art.1 L. 108 del 7/3/96 , contempla nel calcolo tutte le spese, tranne quelle che si devono allo Stato. E' un tasso calcolabile ex post.
TEG : Taux effectif gènèral , ai sensi dell'art. 2 della su detta legge 108/ 96, viene calcolato ex ante.

E' quindi evidente che se contrattate un prodotto bancario (mutuo, apertura di credito ,conto corrente, prestito al consumo, leasing... ecc ) e vi viene evidenziato il TEG, o peggio vi indicano come TAEG il TEG , è bene sappiate che il TEG, tanto amato e sbandierato, non riguarda mai gli utenti, nè deve interessare ai CTP, nè ai CTU.
Il TEG è infatti un indice che riguarda solo e semplicemente i rapporti del Settore del Credito con la Banca d'Italia, ed è in pratica un indice di previsione di oneri per permettere alla Banca d'Italia di determinare il TEGM ( TEG medio ), che poi maggiorato della sua metà, determina il TASSO SOGLIA DI USURA . Pertanto il TEG e con ogni probabilità anche il TEGM , saranno sempre inferiori al TAEG che misura quello che l'utente ha effettivamente pagato.

Purtroppo questi sedicenti esperti con i loro giochi di prestigio creano quel grosso equivoco che induce in certi errori di valutazione tutte le parti in causa, dal debitore ai consulenti tecnici, agli stessi giudici i quali ultimi spesso emettono decreti ingiuntivi senza imporre al Settore del Credito la prova dettagliata della formazione delle proprie pretese ai sensi dell'art. 2697 del C.C.

Da quanto ho esposto appare evidente il danno non indifferente a carico degli utenti e la necessità di fare smettere un malcostume troppo diffuso.

Benvenuti sul blog di Federico Lippi

Un saluto di benvenuto a quanti entreranno su questo blog ed a quanti vorranno scrivere commenti, richieste di chiarimenti , opinioni.
Sono anni che con la mia Delegazione del Lazio Nord e con gli amici tutti delle numerose Delegazioni che l'Adusbef mette a disposizione su tutto il territorio Italiano lavoriamo per operare a difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, assicurativi, telefonici, postali e dei servizi tutti, non esclusi ovviamente i consumatori in genere.

Abbiamo condotto molte battaglie a livello nazionale, e molte altre ci aspettano, per fare valere i diritti dei soggetti più deboli, siano utenti o fruitori dei servizi .
Sollecitato dalle richieste di chiarimento pervenute dagli utenti , dai consumatori e dai professionisti del settore, mi sono deciso ad aprire questo blog, non solo per chiarire quanti più dubbi possibile, ma anche per interagire con quanti lo vorranno : ponetemi , se volete , domande, quesiti , e anche proposte. Cercherò, compatibilmente col mio lavoro , di esservi di aiuto e sarò contento di ricevere contributi al mio lavoro da parte di chi lo desiderasse.