domenica 1 aprile 2007

Cos'è il Lucro per Valuta

Come tutti sappiamo, la parola "LUCRO" significa guadagno, vantaggio economico, mentre la parola "VALUTA", in termini bancari ha due significati, uno che corrisponde a "MONETA", e l'altro che corrisponde alla "DATA IN CUI DECORRONO INTERESSI DEBITORI O CREDITORI" su una cifra che interessa l'operazione finanziaria.
E' chiaro che è questo secondo significato che ci interessa per cui il "lucro per valuta" è il "guadagno economico che la Banca incassa per la differenza tra le date delle operazioni effettuate dalla clientela e le date dalle quali decorrono interessi debitori o creditori sui movimenti di capitale, passivi o attivo, compiuti dalla clientela stessa.

Detto lucro per valuta è stato sempre contrattualizzato dal Settore del Credito, in quanto le scritture contabili erano effettuate manualmente dai contabili della Banca; dette scritture dovevano essere controllate da almeno due gradi separati superiori, firmate per accettazione dal Capo Servizio, dopo di che venivano registrate sui libri contabili, con ulteriore controllo prima della firma autorizzante.
Tutto ciò avveniva in un lasso di tempo più o meno ragionevole, che, normalmente era il seguente

- versamento di contanti entro mezzogiorno, valuta del giorno stesso;
- versamento di contanti dopo mezzogiorno, valuta del giorno successivo;
- versamento di assegni della stessa filiale, valuta del giorno successivo;
- versamento di assegni della stessa Banca ma di filiale diversa, tre giorni di valuta successiva;
- versamenti di assegni di altre banche stessa piazza, quattro giorni di valuta successiva;
- versamenti di assegni di altre banche fuori piazza, dieci giorni di valuta;
- versamenti circolari della stessa banca o altre banche, trattati come il contante.

Per le operazioni passive le differenze erano le stesse (GOISIS).

Alcune piccole Banche variavano tali condizioni per effetto di cause procedurali, dipendenti spesso dal fatto che dovevano utilizzare la così detta "Stanza di Compensazione" presso la Banca d'Italia.

Fin dagli anni '80, con l'avvento del sistema informatico, tali scritture non avvengono più manualmente, bensì tramite automatismi informatici, tanto è vero che, una banca sa ad horas se un assegno è coperto o meno, come altrettanto, segnala agli archivi pubblici (CAI, CRIBIT) o privati (CRIF, CTC, EXPERIAN, EXCELL, e tanti altri noti e ancora ignoti) ugualmente in tempo reale segnala le anomalie finanziarie di emissione di assegni scoperti, postdatati, versamenti superiori ai 12.500,00 euro, utilizzo improprio di Bancomat, pos, carte di credito ecc, ed il loro automatico blocco.

Si sarà più volte notato che, se versiamo un assegno di terzi sul nostro conto, e tale assegno dovesse risultare "impagato", e poi onorato alla "seconda presentazione", emergerà dall'estratto conto trimestrale che l'assegno in questione risulta versato alla data x con riconoscimento di valuta x+10, poi stornato sempre in data x e riaccreditato con valuta x+10+10 (se basta). Ciò significa che la Banca o ha saputo immediatamente che l'assegno era scoperto (anche perchè per seconda presentazione non si intende altro che l'altra banca convoca il cliente che ha emesso l'assegno e si fa coprire il titolo immediatamente, pena in difetto il protesto dello stesso), oppure che la nostra Banca vuole lucrare di più sulla operazione.

E' per questa ragione che nei ricalcoli delle operazioni di credito risulta necessario quantificare tale onere, che comunque incide sul calcolo del TAEG (tasso Annuo Effettivo Globale) così come definito dall'art. 1, 5°comma, della legge 7. 03. 1996 n. 108, e tale lucro va restituito in quanto può definirsi appropriazione indebita, visto che risulta addebitato automaticamente al cliente senza rispondenza alla realtà oggettiva.

In sostanza detto lucro è determinato dall'interesse creditore o debitore applicato in concomitanza alla operazione di riferimento.